Normative seggiolini auto, le novità e le sanzioni previste dal Codice della Strada

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Prodotto
Cybex Silver Seggiolino Auto 2 in 1 per Bambini Solution M-Fix SL, per Auto con e senza ISOFIX, Gruppo 2/3 (15-36 kg…
Peg Perego Viaggio Flex Seggiolino Auto, Unisex Bambini, Nero, 56 x 44 x 66 cm
Chicco Seggiolino Auto Youniverse Fix, 12m+, Nero
Foppapedretti Dinamyk 9-36 Seggiolino Auto, Fissaggio al Veicolo con Cintura a Tre Punti, Unisex Bambini, senza…
Piku Kliku, Seggiolino Auto Gruppo 2/3, con sistema Fix, Poggiatesta regolabile,15-36 kg, Rosso
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Cybex Silver Seggiolino Auto 2 in 1 per Bambini Solution M-Fix SL, per Auto con e senza ISOFIX, Gruppo 2/3 (15-36 kg…
Peg Perego Viaggio Flex Seggiolino Auto, Unisex Bambini, Nero, 56 x 44 x 66 cm
Chicco Seggiolino Auto Youniverse Fix, 12m+, Nero
Foppapedretti Dinamyk 9-36 Seggiolino Auto, Fissaggio al Veicolo con Cintura a Tre Punti, Unisex Bambini, senza…
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Criteri di valutazione
Omologazione10
Sicurezza e compatibilità9
Comfort9
Pulizia9.5
Qualità Prezzo8.5
Omologazione9.2
Sicurezza e compatibilità9.4
Comfort9.3
Pulizia9
Qualità Prezzo9.2
Omologazione9.1
Sicurezza e compatibilità9.3
Comfort9.2
Pulizia9.1
Qualità Prezzo9.2
Omologazione8.9
Sicurezza e compatibilità8.9
Comfort9
Pulizia9
Qualità Prezzo9
Omologazione8.8
Sicurezza e compatibilità9
Comfort9.3
Pulizia8.7
Qualità Prezzo9
Voto Finale
9.2/10
9.2/10
9.2/10
9.0/10
9.0/10
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Peg Perego Viaggio Flex Seggiolino Auto, Unisex Bambini, Nero, 56 x 44 x 66 cm
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Chicco Seggiolino Auto Youniverse Fix, 12m+, Nero
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Sicurezza e compatibilità9.3
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Foppapedretti Dinamyk 9-36 Seggiolino Auto, Fissaggio al Veicolo con Cintura a Tre Punti, Unisex Bambini, senza…
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Piku Kliku, Seggiolino Auto Gruppo 2/3, con sistema Fix, Poggiatesta regolabile,15-36 kg, Rosso
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Piku Kliku, Seggiolino Auto Gruppo 2/3, con sistema Fix, Poggiatesta regolabile,15-36 kg, Rosso
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Prima di mettersi alla guida dell’auto con un neonato o un bambino a bordo è necessaria una premessa: la sicurezza. Una questione di legge ma soprattutto di buon senso e responsabilità per i neo genitori che devono attrezzare la loro vettura con il seggiolino, uno strumento imprescindibile per una famiglia che si allarga e che l’accompagnerà per qualche anno. Distinguiamo le categorie di questi dispositivi e mettiamo in luce la normativa vigente, i relativi obblighi e le possibili sanzioni, un vademecum utile a tutelare l’incolumità dei bimbi e favorire la serenità dei grandi.

L’Art. 172 del Codice della Strada prevede l’obbligo dell’uso del seggiolino omologato e adeguato al bambino fino ai 150 centimetri di altezza.

Dal 2018 i seggiolini auto per neonati e bambini possono essere omologati secondo la normativa attualmente in vigore ECE n. R44 che suddivide i seggiolini in base al peso, e alla nuova normativa di omologazione ECE R129 (detto anche «i-Size») che li suddivide in base alle fasce di altezza per le quali un seggiolino è adatto.

E’ importante sottolineare che tuttora è consentito l’uso di seggiolini con etichetta ECE R44.03 oppure .04, la nuova normativa ECE R129 «i-Size» affianca e non sostituisce la vecchia. La scelta spetta all’acquirente, quella di optare per un seggiolino omologato a norma ECE R44 oppure ECE R129. 

La normativa ECE R129 («i-Size») e le sue novità

L’altezza del bambino è il nuovo criterio di classificazione della normativa ECE R129 «i-Size», la quale presenta altre differenze rispetto alla ECE n. R44. Un’altra sostanziale novità rispetto alla vecchia normativa è l’obbligo dell’installazione del sistema di ritenuta in senso contrario di marcia fino ai 15 mesi del bambino (prima era fino ai 9kg). Questa variazione è stata introdotta per una maggiore sicurezza del bimbo: in caso di impatto frontale le forze vengono distribuite sulla superficie più ampia della schiena limitando l’effetto sul collo e sulla testa del piccolo. La normativa prevede anche l’adattamento con il sistema ISOFIX, più sicuro rispetto alle cinture di sicurezza: crea un legame più stabile tra sedile auto e seggiolino e riduce il rischio di installazione non corretta. «i-Size» introduce inoltre la protezione obbligatoria per gli impatti laterali nell’ottica di innalzamento degli standard di sicurezza.

La normativa ECE R129 «i-Size» si divide in tre fasi che includono i seggiolini ISOFIX, sia quelli con installazione con cintura di sicurezza, per bambini sino a 150 centimetri di altezza. Attualmente la norma riguarda solo i seggiolini ISOFIX interessata alla FASCIA 1 “i Size” per bambini sino a 105 centimetri di altezza.

Per tutti gli altri dispositivi che si agganciano al sedile dell’auto con la cintura di sicurezza, la normativa ECE n. R44 rimane al momento l’unico riferimento valido.

La normativa ECE n. R44 attualmente in vigore e la suddivisione dei seggiolini secondo il peso

  • SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 0, le “navicelle” (culle imbottite) per i bimbi fino 10 kg di peso. E’ possibile posizionare il dispositivo sul sedile anteriore in senso contrario a quello di marcia assicurandosi la disattivazione dell’ air-bag, oppure il dispositivo va installato sui sedili posteriori con contrario senso di marcia.
  • SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 0+, gli “ovetti” (un seggiolino/lettino) per i bimbi fino 13 kg di peso. La posizione è la medesima delle “navicelle”: sul sedile anteriore in senso contrario a quello di marcia con disattivazione air-bag, oppure sui sedili posteriori con contrario senso di marcia.
  • SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 1, seggiolino o l’adattatore per bimbi dai 9- 18 kg di peso. La posizione del dispositivo è prevista sia nel sedile anteriore con lo stesso senso di marcia e senza necessità di disattivare l’air –bag, oppure nei sedili posteriori con lo stesso senso di marcia.
  • SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 2, “alzabimbo” per bimbi dai 15- 25 kg di peso. Dispositivo per il rialzo del bambino con raggiungimento di altezza inferiore a 1.25 cm. Prevede l’obbligo della cintura di sicurezza.
  • SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 3, “alzabimbo” per bimbi dai 22- 36 kg di peso. Dispositivo per il rialzo del bambino con raggiungimento di altezza inferiore a 1.25 cm. Prevede l’obbligo della cintura di sicurezza.

E’ bene sottolineare che in commercio esistono modelli misti con caratteristiche di più gruppi. L’adulto deve attenersi alle istruzioni indicate dai relativi costruttori.

L’articolo 172 del Codice della Strada è una linea guida chiara che non prevede deroghe se non in casi limitati. I bambini fino ai 150 centimetri di statura devono essere obbligatoriamente adagiati su un seggiolino o su un dispositivo di adattamento con le cinture di sicurezza. Solo dopo aver superato i 150 centimetri di altezza è possibile usufruire dei normali sedili con l’uso delle cintura di sicurezza.

La collocazione del seggiolino non è prevista sugli autocarri perché è vietato il trasporto di bambini. In questo genere di vetture, anche se di tonnellaggio leggero, vi possono prendere posto solo il conducente e le persone addette all’uso o al carico o scarico della merce trasportata.

L’etichetta di omologazione ECE n. R44, come leggerla

L’etichetta di omologazione è indispensabile per la scelta del dispositivo da installare nella vettura, è composta da una serie di dati con un preciso significato:

  • Una sigla lettere/numeri, cioè gli estremi della normativa di omologazione. Le più recente della ECE n. R44 sono le serie 03 o 04 del regolamento ECE n. 44, ma le precedenti sono comunque legali.
  • Un numero seguito da kg, che indica la categoria di peso per cui è stato costruito il seggiolino.
  • La lettera “E”, seguita da un numero, dentro ad un cerchio, ossia il marchio di omologazione per gli Stati membri della Comunità Europea. Il numero distingue il Paese nel quale è stata rilasciata l’omologazione. Italia è previsto il numero 4.

Ricordiamo sempre che per legge è obbligatorio utilizzare seggiolini di sicurezza omologati per la maggiore sicurezza dei bambini. Il mancato utilizzo prevede una sanzione equivalente al mancato uso del dispositivo.

Ricapitoliamo: differenze tra la ECE R44 e la ECE R129 (i-Size)

ECE R44ECE R129, (i-Size)
Classificazione dei seggiolini per pesoClassificazione dei seggiolini per altezza
Trasporto in senso di marcia dai 9 kgTrasporto in senso di marcia solo dai 15 mesi
Adattamento al sedile con cinture di sicurezzaAdattamento al sedile con sistema ISOFIX
Non è prevista la protezione obbligatoria per gli impatti lateraliE’ prevista la protezione obbligatoria per gli impatti laterali

Le sanzioni previste per chi non utilizza il seggiolino secondo il Codice della Strada (art. 172)

Il genitore o l’adulto responsabile che guida l’auto senza osservare le norme di sicurezza previste dall’articolo 172, incorre in sanzioni amministrative che possono variare dagli 81 ai 323 Euro oltre alla perdita di 5 punti sulla patente. Nel caso di due sanzioni nell’arco di due anni, la legge prevede la sospensione della patente per un periodo che può variare dai 15 giorni a 2 mesi oltre alla sanzione pecuniaria.

Il conducente ha inoltre l’obbligo di assicurarsi che la circolazione del veicolo avvenga in condizioni di sicurezza e vigilare anche sugli altri passeggeri. Il genitore o la persona adulta che guida il veicolo in presenza di un altro genitore sarà comunque soggetto a sanzioni in caso di infrazione in quanto come conducente ha l’obbligo di controllare, assicurarsi e far rispettare le condizioni di sicurezza del trasportato per la prevenzione del rischio. Omettere tale dovere realizza una colpa a suo carico. In caso di presenza di altre persone o dell’altro genitore, al guidatore non vengono decurtati i punti della patente.

Sono Elena Bittante, giornalista iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Veneto attualmente domiciliata a Roma. Sono laureata in Geografia dei processi territoriali e Cartografia, e ho conseguito un master in comunicazione scientifica/ambientale e in giornalismo radio televisivo. La comunicazione legata all’ambiente, alla natura e al territorio sono la mia formazione e la mia grande passione, mi portano a girare il mondo e a descriverlo ma quando mi fermo amo raccontare la quotidianità e quello che ci circonda. Si può descrivere piccole e grandi cose, tutto ha la sua storia.

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